Legge n. 28 in vigore dal 23 febbraio 2000
Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica
Art. 8.
(Sondaggi politici ed elettorali)
1. Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni è vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.
Marzo 31, 2008 alle 9:37 am |
Fatta la Legge….TROVATE L’INGANNO!!!!!
Appello ai liberi e forti ( & bravi ) perchè scovino il sistema per agguantare per vie traverse i sondaggi pre-elettorali che una Legge “stronza” ci impedisce di conoscere, in quanto popolo bue e facilmente influenzabili ….
Ma vi venga a voi, estensori di una tale Legge, un’ Influenza Spagnola di storica memoria….
( In Spagna hanno ovviato pubblicando i sondaggi su un sito di Andorra…. non è che si potrebbe trovare un sito di S.Marino, o di Città del Vaticano, per leggerli?)
Aprile 4, 2008 alle 2:37 pm |
ASSOLUTAMENTE D’ACCORDO.
Aprile 7, 2008 alle 11:47 pm |
Qui in Svizzera, c’è più libertà elettorale. Venite a pubblicare i vostri dati su politiche2008.bleublog.ch